REGOLAMENTAZIONE LAVORO IN

TURNO NEI L.N.F.

Il giorno 11 Maggio 1999 si e' svolta una riunione tra la direzione dei LNF e le segreterie locali CGIL-CISL-UIL-ASTRI per definire l'accordo sull'organizzazione dei turni nei LNF. Al termine dell'incontro si e' concordato quanto segue:

1. Con riferimento all'accordo del 14 Novembre 1997 si precisa che i turni hanno durata di ore 8.30, con il seguente orario: 6 - 14.30 / 14.00 - 22.30 / 22.00 - 6.30.

2. Il tempo minimo di preavviso al lavoratore per l'inizio, la sospenzione e la modifica del turno deve essere, di norma, almeno 36 ore (esclusi i festivi).

3. In osservanza a quanto stabilito dall'articolo 3 della direttiva 93/104/CE del 23 Novembre 1993, il periodo minimo di riposo tra la fine di un turno e l'inizio del successivo e' fissato, di norma, a 11 ore.

4. In osservanza a quanto stabilito dall'articolo 5 della direttiva 93/104/CE del 23 Novembre 1993, il riposo settimanale e' fissato, di norma a 24 ore, cui si sommano le 11 ore di riposo di cui al precedente punto 3, per un totale di 35 ore.

5. In caso di mancata effettuazione di un turno, dovuta ad assenza per malattia anche in giorni non feriali, le ore programmate come turno saranno giustificate limitatamente alla durata del turno programmato.