CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
IPOTESI D'ACCORDO INFN-OO.SS.
26 marzo 2003
Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo, stipulato ai sensi di quanto disposto
dall’art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito definito CCNL)
del personale con rapporto di lavoro indeterminato e determinato dipendente dalle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, si applica al personale dell’INFN
dei livelli dal I al IX.
PARTE I
MATERIE COMUNI A TUTTO IL PERSONALE
Art.2 - Formazione e aggiornamento
1. Le risorse destinate alla formazione del personale dipendente dell'INFN sono iscritte
in apposito capitolo del bilancio di previsione ed ammontano ad almeno l'1% del monte
retributivo.
2. Le attività di formazione e aggiornamento professionale del personale dell'INFN,
come definite dal CCNL, possono avere carattere nazionale o locale.
3. Il Direttore di ciascuna struttura designa un referente locale per la formazione
col compito di raccogliere le proposte di iniziative formative sia locali che nazionali.
4. Il Direttore di ciascuna struttura, coadiuvato dal referente locale per la formazione,
sulla base delle esigenze funzionali della struttura e delle proposte formulate localmente
e previa consultazione con la RSU locale e le OO.SS. territoriali, provvede a redigere
il piano annuale di formazione della Struttura, con l'indicazione delle risorse finanziarie
ritenute necessarie alla sua attuazione; trasmette, inoltre, per il tramite del referente
locale, alla Commissione Nazionale per la formazione di cui al comma 4, le proposte
di attività formative di interesse generale da attuarsi a livello nazionale.
5. La Commissione Nazionale per la Formazione, nominata dal Presidente dell'INFN,
dura in
carica tre anni e ha il compito di proporre agli Organi Deliberanti dell'istituto
la gestione delle risorse destinate, secondo le prescrizioni del CCNL, alla formazione
e aggiornamento professionale del personale.
6. La Commissione Nazionale per la Formazione:
a) redige annualmente il piano nazionale della formazione, sulla base delle proposte
pervenute dalla strutture;
b) approva o modifica i piani annuali di ciascuna struttura;
c) propone alla Giunta Esecutiva la ripartizione delle risorse iscritte nel capitolo
del bilancio dell'Istituto relativo alla formazione, tra le iniziative a carattere
nazionale e quelle a carattere locale, e, per queste ultime, la ripartizione tra
le strutture sulla base dei piani locali approvati.
7. Alle riunioni della Commissione Nazionale per la Formazione sono invitati i rappresentanti
delle OO.SS. abilitate alla trattativa integrativa.
8. I programmi formativi locali e quello nazionale sono diffusi anche attraverso
la loro pubblicazione sui siti web dell'INFN.
9. I programmi formativi nazionali e locali sono oggetto di informazione preventiva
a livello, rispettivamente, nazionale e locale, e, con le stesse modalità,
di informazione successiva alla fine dell'anno sulle iniziative attuate, sulle risorse
impiegate e sul numero di partecipanti.
10. La partecipazione ai corsi è stabilita dai direttori delle strutture sulla
base delle esigenze tecniche, organizzative e scientifiche della struttura, tenendo
anche conto delle attitudini personali e culturali dei dipendenti e garantendo a
tutti pari opportunità di partecipazione, prevedendo, se necessario, la ripetizione
dei corsi; vengono prioritariamente considerate le richieste di partecipazione ai
corsi del personale che ha avuto minori opportunità formative.
11. Ai partecipanti ai corsi organizzati dall'INFN, viene rilasciata apposita attestazione.
Art. 3 - Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
1 Al fine di garantire e migliorare l'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti
alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, la Commissione Nazionale
Permanente di Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro, nominata dal Presidente dell'INFN,
ha il compito di elaborare indirizzi generali ed interpretazioni in merito all'applicazione
delle normative di igiene e sicurezza in ambito INFN.
2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso ciascuna struttura eleggono,
tra loro, entro tre mesi dal loro insediamento, un rappresentante che fa parte di
diritto della Commissione di cui al comma 1; si procede a nuova elezione quando il
rappresentante precedentemente eletto cessa dalla carica di rappresentante locale
per scadenza del mandato o per qualunque altra causa; il rappresentante non può
essere eletto per più di due volte consecutivamente.
3. La Commissione di cui al comma 1. dura in carica tre anni e formula proposte sulle
iniziative di formazione e informazione in materia di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Art. 4 - Attività socio-assistenziali per il personale
1. L'ammontare corrispondente all'1% delle spese di personale, è destinato
a finanziare seguenti servizi socio-assistenziali al personale:
a) sussidi;
b) borse di studio ai figli dei dipendenti;
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità
sociale;
d) prestiti;
e) contributi ai dipendenti con figli in età pre-scolare (da regolamentare)
f) polizza sanitaria (da regolamentare)
2. Oltre ai servizi di cui al comma 1, sono concessi ai dipendenti mutui a tasso
agevolato per l’acquisto o la ristrutturazione della casa.
3. Entro tre mesi dalla stipula definitiva del presente Contratto Collettivo Integrativo,
si procederà, con la contrattazione integrativa, alla verifica delle risorse
disponibili, alla loro ripartizione tra i servizi di cui ai commi precedenti e alla
definizione dei relativi regolamenti.
Art.5 - Iniziative in materia di pari opportunità
1. L'INFN, su proposta del Comitato per le pari opportunità e previa contrattazione
con le OO.SS. abilitate alla trattativa integrativa, redige il piano triennale delle
azioni positive.
2. La verifica periodica dell'attuazione del piano di cui al comma 1. è effettuata
con il Comitato per le pari opportunità e con la contrattazione delle OO.SS.
abilitate alla trattativa integrativa.
Art.6 - Priorità per il trasferimento a domanda tra le strutture dell'INFN
1.1 criteri generali di priorità per il trasferimento a domanda da una struttura
all'altra dell'INFN, nel caso di più domande per il medesimo posto, sono,
in ordine decrescente di rilevanza, i seguenti:
a) rispondenza della qualificazione professionale posseduta alle esigenze funzionali
ed organizzative connesse al profilo da ricoprire, come risultanti dall'avviso di
disponibilità del posto da ricoprire per trasferimento interno, diffuso presso
le Strutture
b) condizioni di salute obiettivamente accertate con particolare riguardo per i dipendenti
in particolari condizioni psico-fisiche o portatori di handicap
c)situazione familiare del richiedente
d) anzianità di servizio.
e) aver svolto l'attività prevista dall'avviso per un periodo complessivo
nell'ultimo triennio non inferiore a sei mesi presso la struttura di destinazione.
2. L'INFN rende pubblici i posti vacanti che possono essere ricoperti mediante trasferimento.
Detta pubblicità viene attuata con apposita Deliberazione del Consiglio Direttivo
che individua uno o più posti vacanti di una o più Strutture, da ricoprire
mediante trasferimento a domanda.
3. Con appositi avvisi diffusi presso tutte le Strutture dell'Istituto, viene data
adeguata pubblicità di dette vacanze tra tutto il personale, indicando per
ciascuno dei posti le caratteristiche professionali richieste, affinché gli
interessati possano presentare la propria domanda al Presidente dell'INFN.
4. Distinte commissioni, nominate dal Presidente, procedono alla vantazione delle
domande pervenute per ciascuno dei posti formando rispettive graduatorie sulla base
dei criteri di priorità di cui al presente accordo.
5. Il personale dipendente può presentare domanda di trasferimento presso
altra struttura, oltre che sui posti individuati dal Consiglio Direttivo secondo
quanto fissato nei punti precedenti:
a) su posti dei quali sia prevista la copertura a seguito della determinazione delle
dotazioni organiche sulla base del fabbisogno triennale di personale, nell'ambito
del piano triennale e dei suoi aggiornamenti annuali; in tal caso nel momento in
cui il direttore della struttura interessata propone la copertura per concorso del
posto e prima che il Consiglio Direttivo decida nel merito viene data opportuna pubblicità
della circostanza (anche con mezzi telematici) specificando le caratteristiche professionali
richieste;
b) su posti resi disponibili per cessazione dal servizio dei dipendenti;
c) su posti che si potrebbero rendere disponibili con un'analoga domanda di trasferimento
presentata da altro dipendente per la struttura di provenienza del primo richiedente.
6. In tali casi entro sei mesi dalla ricezione della richiesta da inoltrarsi al .presidente
e ai direttori della struttura di appartenenza e di destinazione, l'INFN provvede
a comunicare I esito, motivando l'eventuale diniego o rinvio.
7. Ove risultino accolte per il medesimo posto più domande si applicano gli
stessi criteri di priorità di cui al comma 1.
8 A seguito di diniego della domanda di trasferimento il dipendente può presentare
osservazioni e fornire argomenti aggiuntivi, sulle quali l'INFN si pronuncia entro
tre mesi dalla loro ricezione.
SEZIONE II
PERSONALE DEI LIVELLI DAL IV AL IX
Art. 7 - Compensi al personale per la remunerazione di condizioni di disagio, rischio e responsabilità
1. I compensi al personale dei livelli dal IV al IX che si trovino in condizioni
di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio o assunzione di specifiche
responsabilità, possono essere corrisposte una o più delle seguenti
indennità:
a) indennità per lavoro in turni;
b) Indennità per il funzionamento di attrezzature informatiche;
c) Indennità per rischi o disagi particolarmente rilevanti;
d) Indennità di reperibilità;
e) Indennità per interventi d'urgenza;
f) Indennità di responsabilità;
g) Indennità maneggio valori;
h) Indennità di sede disagiata;
i) Indennità per condizioni territoriali gravose (LNGS);
l) Indennità per i dipendenti incaricati della gestione emergenze e primo
soccorso;
m) Indennità per attività fuori sede presso i Laboratori Nazionali
o altri siti specifici, nell'ambito di un progetto o esperimento compreso in un elenco
di attività individuato dal Consiglio Direttivo;
n) Indennità per i responsabili dei servizi prevenzione e protezione.
2. Le indennità di cui alle lettere i), I), m) e n) sono poste a carico di
risorse la cui copertura, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4 del CCNL per il secondo
biennio economico 2000-2001, è individuata nell'ambito delle capacità
di bilancio dell'Istituto.
3.1 criteri di attribuzione, le modalità di corresponsione e la misura delle
indennità di cui al comma precedente, sono stabilite nella Tabella A allegata.
4. Le indennità di cui alle lettere i) e n) decorrono dal 1° gennaio 2003.
5. Per l'anno 2003 l'indennità di cui alla lettera I) viene corrisposta dalla
data di formale incarico del Direttore della Struttura di appartenenza dei compiti
ivi previsti e, comunque, non prima della stipula definitiva del presente Contratto
Integrativo; a tale scopo viene destinato un apposito stanziamento da ripartire tra
le strutture in rapporto al numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato
e determinato al 31.12.2002. Il Direttore di ciascuna Struttura propone la suddivisione
della quota assegnata tra i dipendenti che siano stati incaricati a far parte delle
squadre in argomento, secondo criteri stabiliti dal direttore stesso, sentite le
RSU e le strutture sindacali territoriali, con il limite massimo di Euro 25,00 mensili
pro capite.
6. Per l'anno 2004 con apposita sequenza contrattuale saranno stabiliti i criteri
e le modalità di erogazione dell'indennità di cui alla lettera l),
nonché la relativa misura.
Art. 8 - Deroga dal limite individuale massimo di ore di lavoro straordinario
1. I casi che richiedono la deroga per motivi eccezionali, per le attività
connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali, dal limite individuale
massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario, sono definiti come segue:
a) i dipendenti addetti al Servizio di Presidenza;
b) i dipendenti con mansioni di autista addetti all'Amministrazione Centrale.
Art. 9 - Ripartizione tra le strutture delle ore di lavoro straordinario
1. Le risorse destinate al compenso per lavoro straordinario sono distribuite tra
le strutture dell'Istituto, sulla base delle esigenze prospettate dai Direttori delle
Strutture medesime per fronteggiare particolari situazioni di lavoro connesse anche
a carenze di organico, con i seguenti criteri e modalità:
a) per una quota non inferiore al 50% delle ore sopra determinate, in rapporto al
numero di dipendenti destinatari del fondo in servizio presso ciascuna struttura
al 31 dicembre dell'anno precedente al quale si riferisce la distribuzione ed effettivamente
assegnate alla struttura medesima, in ragione di un massimo di n. 20 ore pro capite
per le Sezioni e di n. 40 ore pro capite per le altre strutture;
b) per la restante parte, in relazione all'attuazione dei programmi di ricerca, al
migliore utilizzo degli apparati e dei mezzi strumentali e al regolare adempimento
delle funzioni amministrative e gestionali, dal Consiglio Direttivo in due separate
assegnazioni: la prima, all'inizio dell'anno, ad integrazione di quella di cui alla
precedente lettera a); la seconda previa le verifiche di cui al successivo comma
2.
2. Prima dell'assegnazione dell'ultimo contingente dell'anno, entro il mese di luglio,
i Direttori verificano con le RSU e le OO.SS. territoriali l'utilizzazione dello
straordinario nei mesi trascorsi e l'ulteriore fabbisogno previsto; successivamente,
entro il mese di settembre, le parti che sottoscrivono il presente contratto, verificheranno
nel complesso la materia.
3. I Direttori forniscono trimestralmente informazioni alle RSU e le rappresentanze
sindacali territoriali sull'andamento dell'utilizzo del lavoro straordinario e la
sua distribuzione, secondo i criteri generali definiti dalla contrattazione integrativa,
tra le articolazioni funzionali all'interno della struttura.
Art. 10 - Ripartizione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2002
1. Preso atto che il fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2002 per il personale
dei livelli IV-IX ammonta a complessivi _ 7.349.068,00, la ripartizione delle relative
risorse è fissata dai successivi commi.
2. Solo per l'anno 2002 il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio, pericolo, danno e responsabilità è incrementato dell'importo
di _ 138.000,00 destinato alla corresponsione dell'indennità per lavoro in
turno al personale impegnato in lavorazioni in turno ai grandi apparati sperimentali;
tale importo è posto a carico di risorse la cui copertura, ai sensi dell'articolo
4, commi 3 e 4 del CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001, è individuata
nell'ambito delle capacità di bilancio dell'Istituto.
3. Per l'anno 2002 il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo, danno e responsabilità, incrementato delle risorse di cui al comma
1 ammonta a complessivi _ 1.210.250,87, da ripartirsi tra le seguenti indennità:
INDENNITA' |
|
1. INDENNITA' PER LAVORO IN TURNI |
295.404,00 |
2. INDENNITA' PER IL FUNZIONAMENTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE |
52.591,39 |
3. INDENNITA' PER RISCHI O DISAGI PARTICOLARMENTE RILEVANTI |
49.342,64 |
4. INDENNITA' DI REPERIBILITA' |
87.175,74 |
5. INDENNITA' PER INTERVENTI DI URGENZA |
11.608,53 |
6. INDENNITA' DI RESPONSABILITA' |
178.647,59 |
7. INDENNITA' MANEGGIO VALORI |
7.911,87 |
8. INDENNITA' PER ATTIVITA' IN GALLERIA O ALTA QUOTA |
4.777,12 |
9. INDENNITA' DI SEDE DISAGIATA |
264.791,99 |
10. INDENNITA' PER ATTIVITA' FUORI SEDE PRESSO I LABORATORI NAZIONALI |
120.000,00 |
11. LAVORO IN TURNO AI GRANDI APPARATI SPERIMENTALI |
138.000,00 |
Art. 11 - Ripartizione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2003
1. Preso atto che il fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2003 per il personale
dei livelli IV-IX ammonta a complessivi _ 7.280.868,00, la ripartizione delle relative
risorse è fissata dai successivi commi.
2. Per l'anno 2003 il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo, danno e responsabilità ammonta a complessivi _ 1.222.884,00, da
ripartirsi tra le seguenti indennità:
INDENNITA' |
|
1. INDENNITA' PER LAVORO IN TURNI |
295.404,00 |
2. INDENNITA' PER IL FUNZIONAMENTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE |
58.000,00 |
3. INDENNITA' PER RISCHI O DISAGI PARTICOLARMENTE RILEVANTI |
54.000,00 |
4. INDENNITA' DI REPERIBILITA' |
96.000,00 |
5. INDENNITA' PER INTERVENTI DI URGENZA |
12.000,00 |
6. INDENNITA' DI RESPONSABILITA' |
266.000,00 |
7. INDENNITA' MANEGGIO VALORI |
9.000,00 |
8. INDENNITA' PER CONDIZIONI TERRITORIALI GRAVOSE |
49.500,00 |
9. INDENNITA' DI SEDE DISAGIATA |
237.000,00 |
10. INDENNITA' PER ATTIVITA' FUORI SEDE PRESSO I LABORATORI NAZIONALI |
125.000,00 |
11. INDENNITA' PER I RESPONSABILI DEI SERVIZI PREV. E PROT. |
10.080,00 |
12. INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZA E 1° SOCCORSO |
10.000,00 |
13. INCREMENTO INDENNITA' EX ART. 15 LEGGE 88/1989 |
900,00 |
. Le indennità di cui alle lett. h), l), m) e n) sono poste a carico di
risorse la cui copertura, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4 del CCNL per il secondo
biennio economico 2000-2001, è individuata nell'ambito delle capacità
di bilancio dell'Istituto.
4. Le indennità di cui al comma 2 sono corrisposte nella misura e con le modalità
di cui alla tabella A allegata al presente Contratto.
5. Le risorse destinate al compenso per lavoro straordinario, ammontanti a _ 681.500,00
e corrispondenti a complessive n. 58.000 ore, sono distribuite tra le strutture con
le modalità di cui all'articolo 9.
6. Eventuali economie che dovessero realizzarsi nel fondo per il lavoro straordinario
e in quello di cui al comma 2, sono destinate ad incrementare il fondo per la produttività
collettiva e individuale.
7. L'indennità di ente annuale e mensile è corrisposta nella misura
e con i criteri di cui all'ipotesi di Contratto Integrativo per il trattamento accessorio
del personale dei livelli IV-IX per l'anno 2001.
8. Per l'anno 2003 le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche
di cui all'articolo 53 CCNL 1998-2001 sono determinate in _ 142.683,68.
9. Il fondo per l'indennità di posizione è determinato in _ 5.681,00.
SEZIONE II
PERSONALE DEI LIVELLI DAL I AL III
Art. 12 - Criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo
1. L'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività
di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 comma 1 del CCNL 5 marzo 1998 (Area
della Dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali) è corrisposta
al personale avente diritto in misura uguale per tutti sulla base del relativo fondo.
Art. 13 - Indennità per attività fuori sede presso i Laboratori Nazionali o altri siti specifici
1. A decorrere dall'anno 2003 ai ricercatori e tecnologi che nell'ambito di uno specifico
progetto o esperimento svolgano attività presso i Laboratori Nazionali o altri
siti specifici individuati dal Consiglio Direttivo, provenendo da una struttura situata
in una provincia diversa dalla sede del Laboratorio o del sito suddetto, è
corrisposta una indennità giornaliera da erogarsi con i criteri, le modalità
e nella misura di cui alla Tabella C allegata.
2. L'indennità di cui al comma 1. è posta a carico di risorse la cui
copertura, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4 del CCNL per il secondo biennio
economico 2000-2001, è individuata nell'ambito delle capacità di bilancio
dell'Istituto.
Art. 14 - Ripartizione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2002
1. Il fondo per il trattamento accessorio dell'anno 2002 è destinato al finanziamento
delle seguenti competenze:
INDENNITA' |
|
1. INDENNITA' DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE |
1.730.699,00 |
2. INDENNITA' PER ONERI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI RICERCATORE O TECNOLOGO |
262.677,00 |
3. INDENNITA' PER LA DIREZIONE DI STRUTTURE DI PARTICOLARE RILIEVO |
122.807,00 |
4. INDENNITA' DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' PROFESSIONALE |
275.950,00 |
Art. 15 - Ripartizione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio per l’anno 2003
1. Il fondo per il trattamento accessorio dell'anno 2002 è destinato al finanziamento
delle seguenti competenze:
INDENNITA' |
|
1. INDENNITA' DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE |
1.730.699,00 |
2. INDENNITA' PER ONERI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI RICERCATORE O TECNOLOGO |
262.677,00 |
3. INDENNITA' PER LA DIREZIONE DI STRUTTURE DI PARTICOLARE RILIEVO |
122.807,00 |
4. INDENNITA' DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' PROFESSIONALE |
275.950,00 |
5. INDENNITA' PER ATTIVITA' FUORI SEDE |
120.000,00 |
SEZIONE III
DECORRENZA E DURATA
Art. 16 - Decorrenza e durata
1. Il presente contratto collettivo integrativo entra in vigore dalla data della
stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto
da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di
cui all'art. 35 del CCNL e del quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 33, quinto comma della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il presente contratto ha durata quadriennale a decorrere dal 1° gennaio 2002,
e conserva la propria efficacia sino alla sottoscrizione dei nuovo Contratto Collettivo
Integrativo.
3. Con cadenza annuale si provvederà:
o alla verifica delle risorse disponibili per il salario accessorio e alla relativa
destinazione;
o alla verifica delle linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi
di formazione di cui all'articolo 2;
o alla verifica delle linee di indirizzo e dei criteri per la garanzia e il miglioramento
dell'ambiente di lavoro, di cui all'articolo 3.
4. Con successiva sequenza contrattuale o di consultazione saranno affrontati i seguenti
temi:
o mense (art. 5 CCNL quadriennio normativo 1998-2001);
o telelavoro (art. 21 CCNL quadriennio normativo 1998-2001);
o riduzione d'orario (art. 48, c.5 CCNL quadriennio normativo 1998-2001);
o mobilità orizzontale liv. IV-IX (art. 52 CCNL quadriennio normativo 1998-2001);
o progressioni economiche e di livello dei livelli IV-IX (artt. 53 e 54 CCNL quadriennio
normativo 1998-2001) entro il mese di maggio 2003;
o accesso al livello di base (art. 56 CCNL quadriennio normativo 1998-2001);
o norme riferite a situazioni pregresse (art. 57 bis CCNL quadriennio normativo 1998-2001);
o periodi sabbatici (art. 62 CCNL quadriennio normativo 1998-2001);
o opportunità di sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi (art.
64 CCNL quadriennio normativo 1998-2001);
o mobilità orizzontale II-III liv. (art. 65 CCNL quadriennio normativo 1998-2001)
FIRMATO CGIL (E. FAVERO) - CISL (G. DEBIASE) -UIL (A. MARESCI)
La CGIL ha firmato la presente ipotesi di accordo con riserva di consultazione referendaria di cui allegata dichiareziona a verbale :
Dichiarazione a verbale
Lo SNUR-CGIL ritenute ormai consolidate dopo mesi di contrattazione le posizioni
delle parti e ritenendo sostanzialmente esauriti i margini negoziali, sottoscrive
il presente documento al fine di sottoporre il testo alle assemblee del personale
e procedere alla consultazione dei propri iscritti attraverso lo strumento referendario.
Lo SNUR-CGIL pertanto riserva e subordina la eventuale definitiva sigla dell’accordo
in oggetto all’esito della suddetta consultazione che sarà espletata entro
il mese di maggio 2003.
p. SNUR-CGIL
Emilio Favero
La segreteria UIL-PA è a disposizione per ogni chiarimento, e ad illustrare in dettaglio la presente ipotesi di accordo.
La Segreteria Locale UIL Ricerca
A. Cecchinelli