1.L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve:
a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h);
b ) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
1)procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
2)effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
3)eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
4)effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
Art. 79 Attribuzioni dell'esperto qualificato.
Diapositiva precedente | Diapositiva successiva | Torna alla prima diapositiva | Visualizza versione grafica |