Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero della Sanita’
Decreto 16 gennaio 1997
“Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”
Art 1 Formazione dei lavoratori
I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni nonche’ i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
omissis
Art.4 Attestazione dell’avvenuta formazione
L’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.
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