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BOZZA V1.4 DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE INFN - per discussione nelle vostre UUOO




Cari Colleghi,
il Decreto di instituzione dell'INGV D.l. 381 29.9.1999, impone
all'INFN (e a tutti gli altri EPR consimili) di adeguare entro il
13.5.2000 il proprio regolamento generale conformente alle 
disposizioni per l'attivita' di ricerca contenute nel Titolo VI
Artt.12 e 13 del citato D.l. 
( http://www.murst.it/iniziati/1999/INGVapdef.htm )

La rappresentanza dei ricercatori  ha costituito un gruppo
di lavoro che si e' riunito telefonicamente e telematicamente 
nel corso di dicembre e gennaio.
Questa occasione, infatti, non puo' non essere colta, sia per 
sanare problemi rimasti irrisolti da molto tempo
(ad es. la rappresentanza dei tecnologi in CD e la
loro rappresentativita' nelle commissioni scientifiche),
sia per formulare nuove proposte che migliorino il
funzionamento dell'Ente, agganciandolo alla recentemente
completata riforma degli EPR.
Con queste riflessioni ci prepariamo anche all'appuntamento
della verifica del settembre 2000 sulla riforma approvata
lo scorso anno. In questa importante (ed estrema) occasione
il parlamento potra' eventualmente correggere ed integrare i
testi di riforma legislativa gia' approvati.
E' da notare infine che, oltre al regolamento generale, l'INFN ha altri
regolamenti tra i quali quello del personale con la funzione di
definire gran parte dei diritti e doveri delle varie tipologie
lavorative, oltre alle procedure di accesso e di progressione 
di carriera. Tale regolamente e' obsoleto (risale al 1987) e 
richiede un serio intervento di aggiornamento, che non possiamo
affrontare in questa sede (ne' da soli), per cui ci siamo limitati
ad introdurre nel regolamento generale il maggior numero di
principi che tutelino i diritti del personale. 

Gli argomenti che abbiamo affrontato sono i seguenti:
-principi generali (diritti e doveri dei ricercatori e tecnologi,
 mobilita' con l'Universita')
-funzioni dell'INFN (formazione)
-verifica della realizzazione degli obiettivi (valutazione)
-fonti di finanziamento (brevetti e invenzioni)
-organi: si tratta di una proposta molto innovativa che si ispira ai 
         recenti provvedimenti  CNR, INAF ed INGV, e necessita di una
         approfondita discussione, anche su tutti i singoli punti operativi
         che ne conseguono e che possono risultare controversi (vedi per 
         esempio l'eleggibilita' vincolante del Direttore di unita' operativa, 
         o anche la possibilita' di eleggere un tecnologo a direttore di U.O. 
         o a presidente di commissione nazionale).
-rappresentanza dei tecnologi in CD e la loro rappresentativita'
 nelle commissioni scientifiche.
La presentazione seguente di modifiche ed integrazioni del vigente
regolamento generale, fa riferimento al testo attuale
http://www.presid.infn.it/organizzazione/REGOGEN.htm

 Vi proponiamo questo documento con l'obbiettivo perentorio di
 raggiungere una  versione finale, discussa in unita' operativa e 
 definitivamente approvata  dall'assemblea dei rappresentanti dei ricercatori,
 nella prossima riunione di meta'  febbraio.

Cordiali saluti,

Mario Macri' 
Stefano Bellucci, Stefano Bianco, Fabrizio Palla, Antonio Passeri

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               BOZZA CONCETTUALE DI LAVORO 
    V1.4 MODIFICHE REGOLAMENTO GENERALE INFN del 17.1.2000 
 


                        Capo primo
                     I PRINCIPI GENERALI


        Art.1 La natura giuridica (non modificato)

        Art.2 Le funzioni


   Comma 3 Lettera d) (...); favorisce, per le attivita' di ricerca,
 compatibilmente con i propri programmi di attivita', l'accesso 
ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali, 
anche attraverso appositi uffici presso ciascuna delle strutture di cui 
all'Art.16 del presente regolamento, da istituirsi entro centottanta giorni 
dalla data di emanazione del presente regolamento.

   Comma 3 Lettera f) promuove e provvede alla formazione scientifica e
 alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in
 collaborazione con l'universita' ed anche attraverso l'istituzione
 di autonomi corsi di dottorato; puo' conferire borse di studio, assegni di 
 ricerca e  premi.

        Art.3 Il personale
        ------------------
 Comma 4. Diritti e doveri dei ricercatori: 
 Vedi:http://www.murst.it/iniziati/1999/Geofparbic.htm

 L'Ente si uniforma ai seguenti principi: 
   al personale di ricerca sono garantite, nel rispetto di quanto previsto
 ai successivi punti, la liberta' di ricerca e l'autonomia
 professionale, nonche' il rispetto dei valori etici individuali; 
   relativamente alle ricerche programmate nell'ambito della struttura
 scientifica di appartenenza, i ricercatori e i tecnologi sono tenuti a
 svolgere le attivita' scientifiche necessarie al conseguimento degli
 obiettivi previsti, secondo le rispettive competenze e ferma
 restando la liberta' di impostazione cultura e metodologica della
 ricerca; 
   fatto salvo l'assorbimento dei compiti di ricerca programmata
 definiti dagli enti, il personale di ricerca ha facolta' di svolgere
 ricerca libera, nel rispetto ed in coerenza con quanto espresso dai
 programmi;
   gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei
 ricercatori e dei tecnologi ad attivita' finalizzate allo sviluppo delle
 competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di
 aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza
 necessariamente supportarne il costo; 
   i ricercatori ed i tecnologi
 hanno diritto a pubblicare e diffondere i risultati delle loro ricerche,
 rinviando ai regolamenti la disciplina delle modalita', delle
 situazioni, dei tempi e delle motivazioni con cui e per cui possono
 essere posti vincoli di riservatezza e/o segretezza su programmi,
 ricerche e risultati; 
   i diritti morali e patrimoniali relativi alle opere e alle invenzioni
 dei ricercatori e dei tecnologi prodotti durante l'attivita' di ricerca
 vengono riconosciuti secondo criteri definiti nel contratto; 
   inoltre l'ente favorisce, per l'attivita' di ricerca,
 l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia
 nazionali che internazionali; 
   si consente l'utilizzo di periodi di congedo retribuito o di
 aspettativa per studio, collaborazione scientifica o professionale, con
 altri enti, anche stranieri e privati.  Ai fini della mobilita' tra
 l'INFN e le Universita', il personale  ricercatore e tecnologo, 
 nella sua articolazione in livelli, viene riconosciuto come equivalente
 a quello universitario delle corrispondenti fasce di
 ricercatore, professore associato e professore  ordinario; 
   sono individuati appositi strumenti di partecipazione dei ricercatori
 e  tecnologi alla programmazione scientifica dell'ente; 
   i ricercatori hanno diritto ad essere valutati con procedure
 trasparenti e pubbliche, precisate ulteriormente dal Art. 7 del
 presente  Regolamento. 

      
      Art.4 La programmazione
 Comma 4. Nell'ambito delle ricerche programmate dall'Ente e con una
 periodicita' di riferimento e secondo modalita' 
 stabilite dal Regolamento del personale, il personale di
 ricerca e' chiamato a programmare individualmente gli obiettivi
 della propria attivita' scientifica e tecnologica.

      Art.5 Le fonti di finanziamento
 L'ente favorisce attraverso apposite norme amministrative  di
 contabilita' la registrazione, il mantenimento dei  diritti  e
 l'acquisizione degli utili relativi a brevetti ed invenzioni.

        Art.6 Il bilancio

        Art.7 La verifica della realizzazione degli obiettivi e della
              corretta gestione delle risorse

 Comma 5. La valutazione individuale e' basata sull'esame dell'attivita'
 scientifica e tecnologica, introducendo il concetto di tempo
 di lavoro per superare quello di orario di lavoro. Essa
 risponde inoltre all'esigenza etica fondamentale di innalzare, 
 attraverso il miglioramento continuo, la professionalita' e il
 contributo fattivo (oggettivo, misurabile) di ogni singola
 risorsa (e quindi del gruppo di appartenenza), promuovendo in
 tal modo il miglioramento continuo nell'ente.
 La valutazione individuale e' definita "a  soglia" in quanto non
 include  la selezione verso l'eccellenza, oggetto dei concorsi pubblici
 nazionali.
 Questa specificita' mira a innalzare, nel suo complesso e mediamente per
 tutto il personale di ricerca, la produttivita'.

                        Capo secondo
                        GLI ORGANI

                          Art. 8
 1. Sono organi dell'Istituto:
    a) il presidente
    b) il consiglio direttivo
    c) il comitato scientifico
    d) il collegio dei revisori dei conti.
 2. Sono organi consultivi dell'Istituto:
    a) le commissioni scientifiche nazionali.

                         Art. 9
                     Il presidente
 (art. sostanzialmente invariato, a parte la designazione del presidente, che
  e' fatta dal comitato scientifico e non dal cd)


                       Artt. 10 e 11
                     Il consiglio direttivo
 (equivalente all'incirca alla giunta attuale)
E' composto dal presidente, da quattro membri e da due rappresentanti del
  personale.
 I quattro membri sono scelti e nominati in modo analogo al presidente, ovvero:
 sono prima indicati in modo consultivo dal personale, poi designati dal 
 comitato scientifico e infine nominati formalmente dal MURST.
 I 2 Rappresentanti Nazionali (RN), sono eletti in modo diretto e vincolante
 rispettivamente da: a) Amministrativi e Tecnici; b) Ricercatori e Tecnologi.
 Essi sono considerati come osservatori con obbligo di essere ascoltati su
 tutto ma con voto solamente consultivo.

 I compiti del direttivo andranno poi meglio definiti, ma nella sostanza ha 
 le stesse funzioni dell'attuale CD con almeno 3 grossi distinguo:
   1. per la parte scientifica del suo operato, puo' decidere SOLO sui progetti
      proposti dal comitato scientifico
   2. non puo' avviare autonomamente progetti speciali
   3. non designa il presidente ed i membri del CD.
 

                       Artt. 12 e 13
                   Il comitato scientifico
E' formato dai Direttori delle UU.OO. piu' i Presidenti delle Comm. Naz.
 Si riunisce 4 volte l'anno. (I Presidenti delle Comm. Naz. non partecipano
 alle riunioni di carattere piu' specificamente legato alle esigenze di 
 funzionamento delle strutture, ma solo a quelle di proposizione scientifica 
 e programmazione delle attivita'.)
I Direttori sono eletti in modo diretto e vincolante dal personale. Essi 
 gestiscono e procacciano risorse e mezzi necessari al funzionamento delle 
 UU.OO. e costituiscono il contributo del personale alla programmazione 
 dell'Ente.

 Il comitato scientifico ha dunque la funzione di collettore delle proposte 
scientifiche, definizione della programmazione delle attivita', individuazione
degli obiettivi di corto e lungo termine. Puo' proporre progetti speciali.


                          Art.15
             Le Commissioni scientifiche nazionali

 Comma 2.
 Per ogni sezione o laboratorio nazionale il coordinatore locale 
 e' eletto per ciascuna linea scientifica, dal personale
 ricercatore o tecnologo della struttura, dipendente o dotato di
 incarico di ricerca, che afferisce alla linea scientifica stessa e tra
 il personale ricercatore della struttura, dipendente o dotato di
 incarico di ricerca, che afferisce alla linea scientifica stessa.
 

 Comma 3.
 Il presidente e' eletto dalla CSN  tra il personale ricercatore o
 tecnologo dipendente o dotato di incarico di ricerca.



                Capo terzo
                LE STRUTTURE

                   Art. 18
              I direttori delle sezioni e dei laboratori nazionali
 
 Comma 2.
 Sono eletti tra i ricercatori e tecnologi dell'Istituto, ovvero
 fra gli universitari dotati di incarico di ricerca.

 
                   Art. 21
      Il comitato scientifico del laboratorio nazionale e della sezione

 Comma 1.
 Presso ciascun laboratorio nazionale e ciascuna sezione e' costituito
 un comitato scientifico ...segue non modificato.

 Il comitato scientifico di unita' operativa ha il compito di indirizzo
 nel rispetto dei programmi scientifici, e validazione della congruita' 
 nella gestione delle risorse rispetto ai programmi.

                  Art. 28
           Il comitato di valutazione di ente
 (nota: cfr. comitato ex-Cabibbo)

 Il comitato di valutazione di ente e' nominato dal CD ed ha  il compito
 di valutare il raggiungimento degli obiettivi di ciascuna linea di
 ricerca di ciascuna commissione nazionale, presentando le proprie 
 conclusioni al CIVR.

                  Art.29
           Il comitato di valutazione individuale a soglia

 Il comitato di valutazione  individuale a soglia 
 verifica il raggiungimento degli obiettivi del ricercatore e tecnologo,
 sulla base del riconoscimento del principio del tempo di lavoro. Tale 
 verifica e' anche  funzionale al passaggio di fascia stipendiale
 secondo le modalita' di cui al vigente CCNL.
    Sono istituite due commissioni, una locale e una nazionale, che
 hanno il compito di formulare valutazioni dell'attivita'
 scientifica e tecnologica dei ricercatori e tecnologi dell'INFN.
    La commissione locale e' composta da 3 membri nominati dal
 Presidente, dei quali almeno 1 esterno all'unita' operativa
 (sezione o laboratorio nazionale).
    La commissione nazionale e' composta da 5 membri nominati
 dal Presidente su indicazione (elezione consultiva)
 dei dipendenti e associati IR (tanto elettorato attivo, quanto
 passivo).