From MACRI@ge.infn.it Sun Apr 8 16:31:39 2001 Date: Thu, 2 Jul 1998 9:35:02 +0200 From: MACRI@ge.infn.it To: simone@ba.infn.it, ranieri@ba.infn.it, caffo@bo.infn.it, fabbri@bo.infn.it, Adriano.lai@ca.infn.it, Francesco.murgia@ca.infn.it, rapisarda@ct.infn.it, tuve@ct.infn.it, martini@fe.infn.it Subject: il documento delle distinte discipline emendato dopa la riunnione dell'11 Giuno Genova 1 Luglio 1998 Al Presidente INFN CHiar. Prof. Enzo Iarocci Caro Presidente, In riferimento alla formulazione del contratto di lavoro 1998-1999, ti inviamo le seguenti note. In assenza di una legge quadro che codifichi l'articolazione di diritti e doveri dei ricercatori degli enti di ricerca e del loro inserimento funzionale nel sistema ricerca ci e' richiesto di riempire di contenuti l'espressione "distinte discipline". Sara' la legge a dover chiarire la formulazione del DL 396/97, in particolare riguardo alla struttura del contratto. In particolare noi speriamo che questo superamento avvenga per mezzo di due decreti : diritti e doveri del ricercatori / norme sui metodi di valutazione. E cogliamo questa occasione per offrire la nostra disponibilita' piu' completa in questa direzione. In attesa che questi nuovi decreti possano essere scritti e approvati vorremmo pero' ricordare che : la legge delega 421 del 1992 (ed, in particolare il comma 5 dell' Art, 2) estende il concetto di dirigenza dello stato alle specifiche tipologie professionali. L'appartenenza delle specifiche tipologie professionali alle aree separate di contrattazione e' pertanto fissata IN QUESTA legge. Riteniamo che la specificita' del profilo professionale di ricercatori e tecnologi richieda una legge che ne definisca le caratteristiche. Nelle more della legge tale distinta contrattazione puo' avvenire in attuazione della legge 421 che prevede una distinta disciplina nell'ambito dell'area dirigenziale in cui i ricercatori e tecnologi sono attualmente inquadrati. E' pertanto con disappunto per la difficile prospettiva dei ricercatori e tecnologi per il prossimo contratto che ci accingiamo ad alcune riflessioni preliminari in risposta alla tua richiesta, premettendo pero' il nostro punto di vista sui contenuti di una legge che articoli diritti e doveri del personale ricercatore/tecnologo. Infatti l'affermazione della autonomia del personale ricercatore/tecnologo puo' essere realizzata solo attraverso l' articolazione esplicita di diritti e doveri che garantiscano i singoli versus la struttura ricerca e viceversa. Essi sono: A) L'AUTONOMIA NELLA PROPOSTA DEGLI OBIETTIVI; B) L'AUTONOMIA NELLA PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI; C) CONCORSO PUBBLICO APERTO PER ACCESSO E CARRIERA; D) MOBILITA' VERSO L'UNIVERSITA',ALTRI ENTI DI RICERCA,INDUSTRIA; E) LA RESPONSABILITA' DEI RISULTATI. Ci sembra quindi opportuno ricordare la particolare configurazione dell'attivita' di ricerca. Essa si caratterizza per l'elevato livello di autonomia culturale di proposta e di gestione esecutiva dei progetti di ricerca, per la responsabile attenzione alla valutazione dei progetti proposti, per l'importanza della verifica che i mezzi e gli strumenti siano utilizzati correttamente e che dalle ricerche svolte si possa trarre il massimo beneficio per la societa' civile, in termini di conoscenze di base, innovazione scientifica e tecnologica, formazione "on the job". A nostro modo di vedere i diritti e i doveri dei ricercatori devono essere codificati per legge, qualificandoci nel ruolo di direzione scientifica. Infatti i passaggi di livello e la mobilita', come pure le regole di valutazione, devono essere stabiliti nei decreti attuativi della riforma degli EPR secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g) della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che stabilisce i principi e i criteri cui si attiene il Governo: "adozione di misure che valorizzino la professionalita' e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilita' interna ed esterna tra enti di ricerca, universita', scuola e imprese." In tal senso, il primo decreto di riordino del sistema ricerca, il cosiddetto decreto sul cervello del sistema, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 1998, fornisce un importante premessa per la valorizzazione del lavoro dei ricercatori degli enti pubblici. Segue la lista dei diritti: 1/ formulare progetti di ricerca nel quadro dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e avere diritto alla valutazione attraverso strumenti democratici dei progetti scientifici proposti; 2/ partecipare alla definizione della politica scientifica dell'ente; 3/ autonomia e piena responsabilita' nelle scelte scientifiche e gestionali delle ricerche nel quadro della programmazione dell'ente di appartenenza; 4/ autonoma gestione dei fondi assegnati secondo le regole e la giurisdizione dell'ente di appartenenza; 5/ partecipare liberamente a progetti di ricerca che possono essere in collaborazione con altri enti ed istituzioni nazionali ed internazionali; 6/ essere titolare delle eventuali invenzioni collegate alla ricerca ed essere proprietario intellettuale della propria ricerca; 7/ aver diritto alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati della ricerca 8/ partecipare alla formazione scientifica sia attiva che passiva, anche presso l'Universita'; 9/ avere diritto alla mobilita' presso l'Universita', l'Industria, altri Enti svolgenti ricerca e la Scuola, mantenendo l'anzianita' maturata. 10/ i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca devono godere di autonomia nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, con un'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, assicurando ogni azione necessaria al raggiungimento agli obiettivi. Il dovere fondamentale del ricercatore e' assicurare che i piani di ricerca dell'ente di appartenenza siano svolti al massimo livello di eccellenza per ottenere i risultati sperati. Questo deve tradursi nell'assicurare la funzionalita' delle strutture di ricerca dell'ente e mantenere elevato il livello culturale del personale di ricerca. Dovere complementare e' quindi la formazione di ricerca e la formazione continua. Dovere fondamentale del personale ricercatore e' la partecipazione alla prima valutazione dei risultati delle ricerche e dell'uso dei mezzi e strumenti della ricerca. In sede contrattuale deve essere stabilito il trattamento salariale e la progressione di carriera nel proprio livello. L'effettivo raggiungimento degli scopi prefissati e' lo strumento di valutazione dell'impiego corretto del proprio tempo di lavoro. Infatti l'autonomia della figura professionale del ricercatore/tecnologo e la liberta' di ricerca richiedono il concetto di tempo di lavoro, invece di quello di orario di lavoro: il controllo della produttivita' di ricercatori e tecnologi deve sostituirsi, con vantaggio per il pubblico interesse, al controllo puro e semplice della presenza e del conteggio delle ore di lavoro. Una nota accessoria che mi sembra utile e' che, se si produce un abbassamento delle tabelle stipendiali e della responsabilita' dei livelli III - II - I, rispetto a quelli della dirigenza, perche' lo status e' ritenuto diverso, questo produce anche l'effetto perverso di deprimere i livelli stipendiali e di responsabilita' dei livelli X - IV. Dinamica salariale e responsabilita' potrebbero invece beneficiare di due tabelle salariali distinte (si veda il caso del "super-super-STER", gia' verificatosi nell'attuale contratto). Solo il superamento di situazioni polemiche e controverse puo' permettere di mantenere un livello di eccellenza necessario per rimanere competitivi ed utili alla societa' civile. Con i miei piu' cordiali saluti. Mario Macri' Rappresentante Nazionale Ricercatori INFN